L’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare comporta una serie di adempimenti particolarmente complessi e delicati per cui chi intende operare nel settore, deve avere una competenza tecnica e giuridica elevata.
Per svolgere tale attività, è per legge necessario ed obbligatorio superare un esame scritto ed orale presso la camera di commercio di residenza, ed iscriversi nel registro delle imprese e nel soppresso ruolo degli agenti affari in mediazione (per verificare se la persona sia un soggetto iscritto o non sia un agente immobiliare, o abbia invece conseguito l’esame ma non è ad esempio residente a Roma, bisogna entrare nel sito della camera di commercio di Roma cliccando il seguente link: http://www2.rm.camcom.it/mediatorionlinecms/Cerca_input.htm e compilare i dati richiesti, anche senza codice fiscale). Nel caso colui non sia un regolare agente immobiliare, l’esercizio dell’attività di mediazione senza iscrizione al ruolo dei mediatori immobiliari è punibile ai sensi dell’art. 1 comma 47 della legge 296/06, con la sanzione amministrativa da Euro 7.500,00 a Euro 15.000,00. Il falso agente è inoltre obbligato alla restituzione delle provvigioni percepite alle parti contraenti. L’ufficio per la tenuta dell’ex ruolo (ad esempio la camera di commercio di Roma, se l’abuso è stato commesso a Roma) è esortato a denunciare all’autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in maniera occasionale, la professione di mediatore. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art. 2231 del codice civile.