Inasprimento delle sanzioni per chi svolge abusivamente la mediazione immobiliare. Sarà questo l’effetto delle modifiche normative – la cui entrata in vigore è fissata per il prossimo 15 febbraio – che, con un deciso giro di vite, puntano ad arginare l’abusivismo tra gli operatori del real estate, funzionando da deterrente per chi esercita la professione di agente immobiliare senza essere in possesso dell’abilitazione.
Il tema è particolarmente rilevante per il settore immobiliare, vista l’ampia diffusione del fenomeno dell’abusivismo. Secondo le stime rese note dal centro studi Fiaip, infatti, il totale delle provvigioni percepite indebitamente dagli agenti “irregolari”, ogni anno, sarebbe pari a 750 milioni di euro.
Le nuove norme – introdotte dalla legge numero 3 dell’11 gennaio 2018 (che si occupa principalmente di riordino delle professioni sanitarie), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio scorso – modificano il regime sanzionatorio per gli “abusivi” in due modi: facendo scattare il regime penale (previsto dall’articolo 348 del Codice Penale), già a partire dalla seconda infrazione per esercizio abusivo della professione (e non alla terza, come accade adesso) e incrementando le stesse sanzioni previste per gli abusivi (attraverso la modifica del suddetto articolo).
Nello specifico, la legge 3/2018 (articolo 12) modifica il Codice Penale e rende più pesanti le sanzioni per l’attività professionale svolta abusivamente previste dall’articolo 348: chiunque eserciti una professione senza esserne abilitato – recita la nuova versione del testo – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 50mila euro. Un inasprimento che interviene soprattutto sul versante “economico”, quello più efficace (vista la sospensione condizionale della pena per la reclusione) per inibire i comportamenti illeciti: basti pensare che, secondo le norme tuttora in vigore, la multa per gli abusivi varia da 103 a 516 euro (mentre la pena della reclusione arriva a un massimo di sei mesi). Prevista inoltre la confisca delle “cose” – nel caso specifico, tra l’altro, degli immobili dove si svolge l’attività abusiva – “che servirono o furono destinate a commettere il reato”.
La stretta per gli abusivi si realizza anche attraverso le modifiche introdotte (sempre dalla legge 3/2018) alla stessa disciplina della professione di agente immobiliare. Si tratta della legge 39/1989, il cui articolo 8 riguarda il regime sanzionatorio per chi svolge l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e prevede per gli abusivi (al comma 1) una sanzione amministrativa tra 7.500 e 15.000 euro e la restituzione delle provvigioni percepite; mentre rimanda alle sanzioni del Codice Penale (il suddetto articolo 348) solo alla terza infrazione per svolgimento abusivo della professione. Dal prossimo 15 febbraio, invece, i recidivi “cadranno” nel penale (con sanzioni più severe) già alla seconda infrazione.
L’ inasprimento contro l’abusivismo è stato accolto con soddisfazione dal mondo associativo degli agenti immobiliari. “Si tratta di un risultato importante, inseguito dalla nostra associazione da lungo tempo e arrivato dopo sette anni di battaglie parlamentari – afferma Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip -: la piaga dell’abusivismo professionale, infatti, è la causa principale delle truffe che avvengono nel campo immobiliare”. Il segnale più forte che passa con la nuova normativa, sottolinea Baccarini, “è che svolgere l’attività professionale senza essere regolarmente iscritti al Rea comporterà conseguenze sempre più gravi: gli abusivi avranno una sola possibilità e, dopo essere incorsi nella prima sanzione amministrativa, rischieranno subito – se persistono nella condotta illecita – di subire gli aggravi penali previsti dalla modifica del Codice”.
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